Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 di ieri 5 maggio 2010, è stato pubblicato il decreto 2 marzo 2010 che definisce le modalità per tracciare e rintracciare le biomasse destinate alla produzione di energia elettrica per ottenere il coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi.
L'iter legislativo
Il provvedimento, spiega in una nota l'Aiel (Associazione italiana energie agroforestali), “trae origine da un percorso legislativo assai tortuoso iniziato con la legge finanziaria del 2007, proseguito con la finanziaria del 2008 e dal suo collegato (L.222/2007) e infine, con la legge 99/2009 che all’art. 42 ne ha abrogato alcune parti”. Alla fine si è stabilito che “all’energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biomasse, della potenza superiore a 1 MW, è riconosciuto un coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi pari a 1,8. Ma la condizione per ottenere questo beneficio – precisa Aiel - era che le biomasse utilizzate devono provenire da filiera corta, cioè ottenute entro un raggio di 70 km dall’impianto che le utilizza. In alternativa le biomasse potevano provenire da accordi di filiera o contratti quadro ai sensi degli art. 9 e 10 del D.lgs 102/2005”.
Previsto un decreto interministeriale
La legge 222/2007 aveva stabilito che entro 60 giorni dalla sua emanazione, un apposito Decreto interministeriale avrebbe dovuto definire “le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera (...)”. Dopo tre anni di attesa e a distanza di due mesi dalla firma, il Decreto interministeriale (Min. Agricoltura e Sviluppo Economico) è stato finalmente pubblicato, e da oggi è entrato in vigore.
Definizione di “biomassa da filiera corta”
Il provvedimento definisce come “biomassa da filiera corta” la “parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa”.
Tracciabilità e rintracciabilità
Riguardo alla tracciabilità, i produttori di energia dovranno acquisire, trasmettere al Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e conservare, per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa i fornitori stessi, le specie di ciascuna materia prima, la relativa superficie e i dati catastali, il quantitativo di prodotto ottenuto. Verificata la documentazione ricevuta, il Mipaaf “comunica al GSE (Gestore Servizi Energetici) l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare”. Nel caso di esito positivo della verifica, “il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8” dei certificati verdi applicato all'energia prodotta dall'impianto.
